Questa norma specifica i differenti tipi di documento di controllo forniti all’acquirente, in accordo ai requisiti dell’ordine, per la fornitura di tutti i prodotti metallici, per es. lamiere, lastre, barre, forgiati, fusioni, qualunque sia il loro metodo di produzione.
La norma è usata congiuntamente con le specifiche di prodotto che identificano le condizioni tecniche di fornitura dei prodotti.
I fornitori possono rilasciare i seguenti certificati per i loro prodotti:
Il fabbricante attesta che i prodotti forniti sono conformi all’ordine. Questo attestato non contiene dei risultati di ispezione. Viene richiesto molto raramente, ma può essere rilasciato su richiesta.
Il fabbricante conferma che i prodotti forniti rispondono ai requisiti dell’ordine. Questo attestato include di solito delle indicazioni sui risultati di ispezioni non specifiche. Ciò significa che i valori possono riguardare:
- valori effettivi riscontrati nel lotto fornito,
- valori effettivi riscontrati nelle prove sullo stesso prodotto, ma non sullo stesso lotto,
- valori di riferimento accertati statisticamente.
Certificato rilasciato dal fabbricante in cui si conferma che i prodotti forniti corrispondono ai requisiti specificati nell’ordine. Questo certificato include i risultati di un’ispezione specifica.
L’organismo di ispezione e lo svolgimento dell’ispezione sono stabiliti nelle specifiche del prodotto, nelle direttive ufficiali e nelle regole tecniche e/o nell’ordine. Il certificato viene validato da un rappresentante autorizzato del fabbricante, indipendente dal reparto produttivo.
Nel certificato di ispezione 3.1 il fabbricante può riprendere i risultati di ispezione che sono stati calcolati in base all’ispezione specifica del materiale primario o dei prodotti semifiniti da lui utilizzati, a condizione che applichi delle procedure per assicurare la rintracciabilità e sia in grado di esibire il relativo attestato di ispezione.
Certificato in cui sia un rappresentante autorizzato dal fabbricante, indipendente dal reparto produttivo, sia un rappresentante autorizzato dall’acquirente o un ispettore designato dalle direttive ufficiali confermano che i prodotti forniti soddisfano i requisiti dell’ordine e indicano i risultati di ispezione.
Nel certificato di ispezione 3.2 il fabbricante può riprendere i risultati di ispezione che sono stati calcolati in base all’ispezione specifica del materiale primario o dei prodotti semifiniti da lui utilizzati, a condizione che applichi delle procedure per assicurare la rintracciabilità e sia in grado di esibire il relativo attestato di ispezione.